
Lo Statuto del Gruppo 183
STATUTO
DENOMINAZIONE – SCOPO
Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
"Associazione Gruppo 183 APS, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma e con durata illimitata.
L’Associazione è promossa da esperti, parlamentari, ambientalisti, dirigenti sindacali e d’impresa, al fine di contribuire allo sviluppo del quadro normativo, all’applicazione di buone pratiche in materia di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, di protezione del suolo, di tutela dell’acqua, alla costruzione di politiche di sviluppo sostenibile sui temi della difesa del suolo, del risanamento delle acque, della fruizione e gestione del patrimonio idrico per un razionale sviluppo economico e sociale, della tutela degli aspetti ambientali connessi.
Articolo 2 (Scopo, finalità e attività)
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale (art. 5 Codice del Terzo Settore), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
studi, attività formative, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
Nell’ambito della suddetta attività l’Associazione può svolgere:
Attività conoscitive quali raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dati;
Attività di accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
Attività di valutazione, studio e proposta in relazione agli effetti conseguenti all’elaborazione di piani, programmi e progetti di opere previste dal D. Lgs 152/2006 e norme nazionali e comunitarie in materia;
Attività di promozione e attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo e propositivo ritenuta utile per il conseguimento delle finalità dell’Associazione;
Attività di programmazione e pianificazione di proposte la cui attuazione sia destinata alla realizzazione delle finalità medesime.
Per l’esercizio delle suddette attività di studio, sperimentazione e ricerca l’Associazione può costituire, con deliberazione del Comitato esecutivo (Consiglio direttivo), appositi centri studi con specifiche competenze in settori specialistici, avvalendosi del contributo di propri associati.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla Legge. La loro individuazione è effettuata dall'Organo di amministrazione.
Le attività dell’Associazione saranno svolte verso tutti i soggetti istituzionali e sociali che saranno individuati come interlocutori possibili.
L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Articolo 3 (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all'associazione le persone fisiche e giuridiche, i soggetti istituzionali e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Soci ordinari sono le persone fisiche che godono dei diritti e rispondono dei doveri solidaristici e delle finalità su cui l’Associazione è basata e contribuiscono con la quota associativa ordinaria.
Soci sostenitori sono le persone fisiche che contribuiscono all’Associazione con una quota maggiore di quella ordinaria.
Soci juniores sono i giovani che non hanno ancora completato il corso di studi universitari e contribuiscono all’Associazione con una quota ridotta.
Soci collettivi sono quelli che hanno natura di persona giuridica o istituzionale. Al momento della richiesta di adesione il socio collettivo comunicherà all’Organo di Amministrazione il nominativo della persona che parteciperà alle attività dell’Associazione in propria rappresentanza.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati, nel quale sono iscritti i soci ordinari, sostenitori e collettivi.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
Articolo 5 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L'associato che contravviene gravemente agli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Articolo 6 (Organi)
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea;
- il Comitato esecutivo (Consiglio direttivo);
- il Coordinatore (Presidente);
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo;
Le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 7 (Assemblea)
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta telematica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 8 (Consiglio direttivo)
Il Comitato esecutivo (Consiglio direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Comitato esecutivo (Consiglio direttivo) tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- nominare il Coordinatore (Presidente), (il Vice Presidente), il Tesoriere e il Segretario;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
Il Comitato esecutivo (Consiglio direttivo) è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e undici, nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per due mandati.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Comitato esecutivo (Consiglio direttivo) è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Comitato esecutivo (Consiglio direttivo) sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 9 (Coordinatore (Presidente)
Il Coordinatore (Presidente) rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Coordinatore (Presidente) è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Coordinatore (Presidente) dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Coordinatore (Presidente) convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Coordinatore (Presidente).
Il Coordinatore (Presidente) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
(Il Vice Presidente sostituisce il Coordinatore (Presidente) in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.)
Articolo 10 (Tesoriere)
Il Tesoriere può essere nominato nella riunione d’insediamento del nuovo Comitato esecutivo (Consiglio Direttivo) all’interno del Comitato (Consiglio) stesso, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo (Consiglio Direttivo), di curare e rispondere della tenuta del libro soci, della contabilità semplice in entrata e in uscita, delle spese di funzionamento per l’attività dell’Associazione.
Articolo 11 (Segretario)
Il segretario può essere nominato nella riunione d’insediamento del nuovo Comitato esecutivo (Consiglio Direttivo) all’interno del Comitato (Consiglio) stesso, con il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni ed eseguire i compiti di segreteria direzionale dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo (Consiglio Direttivo).
Articolo 12 (Organo di controllo)
L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 13 (Revisione legale dei conti)
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
Articolo 14 (Patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è costituito:
a) Dalle somme e dai beni ricevuti per speciale destinazione;
b) Dalle eccedenze attive di bilancio;
c) Dai beni eventualmente acquisiti in donazione.
Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 15 (Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 14, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 16 (Risorse economiche)
L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
Articolo 17 (Bilancio di esercizio)
L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Comitato esecutivo (Consiglio Direttivo), viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Il fondo di esercizio è costituito:
a) Dalle quote sociali;
b) Dagli interessi attivi;
c) Dai contributi volontari;
d) Dai contributi pubblici richiesti come disciplinato e regolamentato dal Codice del Terzo Settore.
Il Comitato esecutivo (Consiglio Direttivo) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
Articolo 18 (Libri)
L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato esecutivo (Consiglio Direttivo);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo (Consiglio Direttivo), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dalla legge.
Articolo 19 (Volontari)
I volontari sono persone iscritte all’Associazione che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della stessa, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato esecutivo (Consiglio Direttivo): sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
Articolo 20 (Lavoratori)
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
Articolo 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Articolo 22 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.